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Curiosità e dubbi normativi

Registri telematici: quali sono gli operatori che non hanno l’obbligo della tenuta dei registri dematerializzati di cantina?

Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico: i titolari di stabilimenti enologici di produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri (prima del testo unico si parlava di 50 ettolitri capacità dei serbatoi detenuti in azienda), con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. Per tali soggetti sono obbligatorie però la dichiarazione di produzione vitivinicola e quella di giacenza al 31 luglio di ogni anno; gli esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione; coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti nella preparazione di alimenti e bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, quali mosti, vini e aceti, dai succhi di frutta, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dalle bevande spiritose; i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati; i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione, che detengono, in impianti a ciò appositamente destinati, esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati non destinati alla vendita; i rivenditori al minuto e i rivenditori di uve da vino che vendono esclusivamente a soggetti privati non tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola; i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto; gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna pratica enologica ed operazione di imbottigliamento. In tal caso l’obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di “raccolta uve e produzione vitivinicola” e con l’annotazione delle entrate e delle uscite in un modello cartaceo costituito da un’unica scheda sottoposta a vidimazione; i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all’ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati. In tal caso la tracciabilità è garantita dalla documentazione accompagnatoria e dai registri detenuti dai terzisti coinvolti.

Risulta evidente come molte piccole aziende agricole, che producono quantità esigue di vino (meno di 50 ettolitri) siano obbligate alla tenuta dei suddetti registri se effettuano “pratiche enologiche e/o manipolazioni” quali ad esempio il taglio di vini a DOP o IGP, declassamenti, riclassificazioni e soprattutto imbottigliamenti. Spesso, chi avvia una azienda agricola con produzione di vino imbottigliato, ignora che tutto l’iter documentale è quasi lo stesso di una azienda che produce quantitativi più ingenti, e per tale motivo consiglio sempre di farsi seguire da consulenti del settore come gli enologi che hanno una conoscenza a 360° delle varie problematiche di cantina. Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione potete contattarmi.